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ISSN 2785-552X

Ricordo di Guido Alpa e Umberto Breccia

Andrea D’Angelo 01 Dicembre 2025

 

 

 

Desidero innanzitutto esprimere un ringraziamento particolare agli organizzatori per aver accostato, in questa occasione di ricordo e di compianto, Guido Alpa e Umberto Breccia, che vedo accomunati non solo dalla prossimità della loro dolorosa scomparsa e dalla grave perdita che la nostra comunità ha sofferto, non solo dall’alto loro valore di questi Maestri della nostra disciplina, ma anche da alcuni aspetti della loro personalità, che hanno in qualche modo a che fare con la “moderazione” di cui parlerò riguardo a Guido, e che si manifestava, in particolare, nella loro attitudine di ascolto e in un tratto di affabile signorilità.

Di fronte all’imponenza e alla varietà tematica della produzione scientifica di Guido Alpa e alla vastità del suo pensiero, non mi sento in grado, in questa occasione di ricordo, di proporre un ampio affresco, ma solo uno schizzo concentrato solo su alcuni profili, avendo confidato sul contributo di maggior respiro di Enzo Roppo.

Ho voluto scegliere un profilo che mi appare come tra i più significativi, ed è certo cruciale, nell’opera di Guido e nella sua visione complessiva del diritto e della sua dimensione concreta e vitale. È naturale quindi che il mio pensiero sia andato a due libri che sono, in questa prospettiva, fondamentali e massimamente rappresentativi: L’arte di giudicare e I principi generali, traendone anche l’opportunità di citazione di alcuni passi che mi sembrano cardinali e che possono consentirci di ascoltare direttamente, ancora una volta, la voce di Guido.

La ragione di tale scelta credo sia a tutti evidente; entrambe le opere, sia pure muovendo da diversi, in certo senso simmetrici, punti di vista, confluiscono nella considerazione del momento in cui si manifesta e si attua la vita pratica del diritto: la formazione del giudizio concreto e individuale di risoluzione delle controversie, di decisione dei casi.

L’arte di giudicare investe specificamente le attività, le modalità, i ragionamenti mediante i quali essa si esercita; I principi generali concerne i criteri di esercizio di quell’arte, le direttive, i valori, che ne costituiscono il riferimento, colti nel loro momento apicale, che peraltro si colloca sul problematico crinale tra versante interno e versante esterno all’ordinamento. I due scritti quindi, in certo senso, si incontrano e finiscono col sovrapporsi e completarsi. Nella Premessa a L’arte di giudicare si dice esplicitamente che il libro è «il seguito della ricerca sui principi generali».

L’indagine sui princìpi si snoda tra la prospettiva ermeneutica, quella assiologica e quella storica, che a sua volta sfocia in quella comparativa, articolandosi nella fase anteriore e posteriore alle codificazioni. La prospettiva storica invade invero le altre, secondo la sensibilità e gli interessi di Guido Alpa testimoniati anche da un’altra sua opera importante: La cultura delle regole.

Nell’ampia rassegna delle opinioni di grandi giuristi del passato, delle tendenze che si sono nel tempo manifestate, e in senso più generale dei grandi orientamenti e movimenti del pensiero giuridico, emergono le diversità e i contrasti, che investono il cuore delle problematiche dei principi generali e sono trattati da Guido con grande equilibrio, sobrietà e cautela, evitando egli di assumere posizioni drastiche che, nella loro unilateralità, trascurerebbero i lumi che egli non manca di ravvisare nelle pur contrapposte opinioni.

 Penso, per esempio, all’atteggiamento che Guido Alpa assume riguardo alla pluralità di funzioni da assegnarsi ai principi, e quindi non meramente interpretativa e integrativa di disposizioni puntuali e completiva dell’ordinamento, ma anche direttamente e autonomamente “normativa”.  

E penso soprattutto al percorso che Alpa segue, sulla scorta delle più autorevoli opinioni espresse in argomento con riguardo alle codificazioni nazionali, a partire da Vittorio Scialoja, in merito alla questione della positività e statualità dei principi generali. Si succede così la considerazione delle dottrine positivistiche, storiche e moderne, di riedizioni di concezioni giusnaturalistiche, delle formule suggestive della “natura delle cose” e della “coscienza sociale”, di evocazioni dell’equità, orientamenti giusrealistici, e così via. Guido Alpa si limita peraltro a trarne volta a volta spunto per sottolinearne limiti (come le velleità illusorie di un positivismo acritico) o rischi (di un incontrollato arbitrio dei giudici), senza mostrare di possedere e senza voler proporre soluzioni e formule di generale e assoluta validità.

Basti considerare un suo commento, che può suonare paradossale, a orientamenti del Conseil constitutionnel francese in materia di certezza del diritto: «Ma, come non poteva essere diversamente, la certezza del diritto – qualificata come principio – conserva il suo carattere fluido e una applicazione incerta». E, riferendosi alla illustrata varietà dei princìpi, conclude: «il mondo dei princìpi può apparire complesso, contraddittorio, confuso. Le stratificazioni storiche, gli usi plurimi, gli equivoci linguistici giustificano questa impressione»; e poi, nella comparazione con i principi di altre discipline scientifiche, osserva: «Certo, il laboratorio dei giuristi è, forse, più complesso, perché si debbono usare segni, simboli, espressioni per alludere a concetti che non trovano un referente in natura o nelle rappresentazioni della natura; essi popolano l’immaginario collettivo che prende il nome di diritto».

Nella prefazione alla seconda edizione dei Principi troviamo affermazioni che danno conto del senso della riflessione di Guido Alpa e che in qualche modo preparano L’arte di giudicare: «In effetti si fanno molte cose con i principi: buone e cattive»; e soggiunge: «non si può intendere il significato dei principi se non si verifica in concreto come essi operano» e «come essi sono percepiti dalla comunità degli interpreti, a quali usi essi vengono piegati, e quali scopi si raggiungono con il loro impiego».

 E infatti, negli ultimi capitoli, il discorso si incentra, anziché sulla ricerca di una definita dottrina dei princìpi generali, sull’analisi della loro effettiva operatività nelle materie dei contratti, della responsabilità civile, dell’impresa.

L’arte di giudicare si apre e si sviluppa nel riferimento alla “creatività” dell’attività di formazione del giudizio di risoluzione delle controversie, talché la scelta del termine “arte” appare significativa e non retorica. E il discorso si svolge nel riconoscimento della giurisprudenza come fonte del diritto e nella descrizione delle modalità e tecniche con le quali si esprime il suo ruolo “creativo”.

Tuttavia, come sappiamo, tale qualificazione può tradire un significato che risiede piuttosto nell’ineliminabile discrezionalità del giudice che si manifesta nelle diverse operazioni mentali che compie e nell’amministrazione dei criteri di giudizio positivamente precostituiti, in tal senso non corrispondendo al significato di creatività che implica quello di “far nascere dal nulla”. E tale relazione è sapientemente illustrata nell’opera di Guido Alpa attraverso, appunto, le tecniche mediante le quali è esercitata la creatività/discrezionalità, che non mancano di trovare, a volte, nello stesso diritto positivo la propria legittimazione: utilizzo di princìpi generali e di clausole generali, soluzioni interpretative, a volte “spinte”, ragionamento analogico, argomentazioni equitative al di là dei confini entro i quali il diritto positivo scritto tende a contenere l’equità, riferimenti alla coscienza sociale.

Le pagine dedicate a quest’ultima formula appaiono molto indicative della posizione di Guido Alpa sull’intera materia. Premette che occorre al riguardo «accertare significati, frequenza dei riferimenti, ruoli che questa espressione riveste», mostrando, anche a questo proposito, di non voler proporre una definita dottrina che possa, rispetto alla formula, costruirsi. Sono infatti passati in rassegna i suoi “usi giurisprudenziali” e le definizioni della giurisprudenza, sottolineandone la molteplicità e l’irriducibilità a unità: «Alla luce dei risultati offerti dall’analisi delle massime e delle motivazioni raccolte sarebbe fuorviante attribuire un significato univoco a “coscienza sociale”, un significato precostituito di “coscienza” e di “sociale”, un ruolo unificante del sintagma».

Si coglie dunque nel pensiero di Guido Alpa un diffuso scetticismo non solo nei confronti dello ius positum, dell’interpretazione e del metodo sistematico quali vie di accesso alla determinazione di un contenuto originario e vero delle norme, ma anche nei confronti dei tentativi di attribuire rigore alle tecniche di esercizio della discrezionalità/creatività. Uno scetticismo che non è ispirato dall’ideologia, ma è imposto da una visione realistica del mondo e della vita del diritto, in consonanza con il pensiero di Tarello e della sua scuola che ha molto influito sulla formazione, sulla mentalità e sul metodo dei civilisti genovesi – e non solo – della generazione di Guido Alpa.

Questo atteggiamento è del resto congeniale alla personalità, non solo scientifica, ma complessiva di Guido. Per una prima celebrazione genovese della sua figura, dedicata alle commosse testimonianze dei suoi amici più prossimi, è stata scelta dagli organizzatori una formula che non poteva essere più felice: Guido Alpa maestro mite. Ora, la sua mitezza non era soltanto un tratto del carattere della sua personalità umana, delle modalità con le quali si rapportava agli altri, alle quali conformava le sue attività professionali e istituzionali, ma essa traspare anche, vividamente, nella moderazione dell’espressione del suo pensiero di giurista. Così, come appare evidente nelle due opere che ho scelto di assumere a riferimento del mio intervento, l’attitudine scettica del suo pensiero e del suo metodo, non è mai brandita come arma polemica per contrastare opinioni differenti, non ha mai toni di asprezza, ma si manifesta, appunto, in accenti miti e moderati, spesso non alieni da un’apertura alla disponibilità conciliativa.

Lasciando ancora la parola a Guido, riporto alcuni passi delle pagine di congedo che concludono L’arte di giudicare e che sono altamente significative:

«Non c’è dunque da meravigliarsi se interi settori del diritto poggiano su esili fondamenti normativi scritti e invece fanno germogliare immense foreste di regole giurisprudenziali. Questo sforzo costante e tenace non è scevro, tuttavia, da ritorni, da contraddizioni, da errori.

In ogni caso, l’individualità e l’umanità dell’interprete non debbono divenire strumento di ingiustizia. Per prevenire l’arbitraria utilizzazione e creazione di regole, non sono sufficienti né le considerazioni formali su cui aduggiano i giuspositivisti, né le crude prese d’atto dei giusrealisti. Poiché non si può imbrigliare l’impeto, la fantasia o talvolta l’ignavia dell’interprete, occorre innanzitutto richiamare la sua attenzione, ma anche l’attenzione della dottrina, che dovrebbe assolvere il nobile compito di custodire i «custodes», sulle ordinarie operazioni interpretative e creative. In fin dei conti, consapevolezza dei poteri, consapevolezza dei loro effetti e self-restraint dovrebbero essere un tutt’uno.

Un po’ di sano realismo consente di dissacrare i dogmi interpretativi, o meglio, di strappare il velo dell’omertà sui dogmi interpretativi. Questi dogmi tacitano le coscienze, restituiscono tranquillità al giudice, danno conforto al «dottore».

Tutti questi schermi o espedienti possono essere considerati per l’appunto schermi o espedienti da parte degli interpreti, e quindi la linea di demarcazione del lecito e dell’arbitrario tende a spostarsi o a non riconoscersi.

L’unico limite all’arbitrio è il self-restraint dell’interprete. È un limite soggettivo, aleatorio, inconfessato, che poggia su valori e regole deontologici. È un limite dettato dallo stile e dalle mode. È un limite confortato dalla storia e dai valori metagiuridici. È un limite che vale (per chi dice vale) per quel che vale».

di Andrea D’Angelo
già Professore Ordinario di Diritto privato nell’Università di Genova

* Intervento tenuto nella sessione “Ricordo di Guido Alpa e Umberto Breccia” del XLI Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, svoltosi il 30-31 ottobre 2025 a Santa Margherita Ligure.