La responsabilità disciplinare del notaio per la stipulazione di un atto nullo ai sensi dell’art. 29, co. 1-bis L. 27 febbraio 1985, n. 52
Nicola Scarano
Fascicolo 2/2026
24 Luglio 2026
Commento a Cass., 15 aprile 2025, n. 9868 La Corte di Cassazione statuisce che la stipulazione di un atto nullo ai sensi dell’art. 29, co. 1-bis L. 27 febbraio 1985, n. 52 espone il notaio rogante a responsabilità disciplinare per la violazione dell’art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89 nella parte in cui vieta di ricevere atti «espressamente proibiti dalla legge», nonostante si tratti di un’ipotesi di atto nullo eccezionalmente sanabile e, quindi, suscettibile di produrre effetto; in tal modo, la Corte di Cassazione consolida un recente orientamento, che – tuttavia – appare in contrasto con i principi espressi nella pronuncia che segnò l’indirizzo dominante in materia. The Sup...