Sugli obblighi informativi dell’intermediario successivi alla negoziazione di strumenti finanziari
Francesco Tonini
Fascicolo 1/2022
23 Marzo 2022
Commento a Cass., 22 febbraio 2021, n. 4708 (ord.) L’intermediario finanziario incaricato della negoziazione di strumenti finanziari non è tenuto, dopo la conclusione del contratto o durante la fase di esecuzione dell’operazione, a tenere informato l’investitore di eventuali variazioni dei profili di rischio né di eventuali riduzioni del valore del prodotto negoziato. In particolare, gli obblighi informativi imposti all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998, sono finalizzati a garantire all’investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli, per cui tali doveri, al di fuori dei contratti di gestione di portafogli e di c...